Il Superbonus 110% funziona così

Chi, cosa, quando e come: ecco le misure varate dal governo per permettere di ristrutturare l’abitazione gratis

 di Maria Pia Terrosi

Poter riqualificare dal punto di vista energetico il proprio immobile a costo zero: questo il senso del Superbonus 2020 in vigore dal primo luglio scorso. La misura – contenuta nel decreto Rilancio 34/2020 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio – prevede la possibilità di detrarre in 5 anni il 110% – la totalità anzi di più – delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) o di messa in sicurezza antisismica (Sismabonus) effettuati dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Un potente incentivo al settore dell’edilizia che nelle intenzioni del governo può avere un ruolo centrale nella ripartenza post Covid della nostra economia. Secondo il Cresme (Centro ricerche economiche sociologiche e di mercato nell’edilizia) che ha provato a stimare gli effetti sull’economia di questa misura legislativa, gli investimenti legati direttamente al Superbonus potrebbero essere pari a 2 miliardi di euro se venisse mantenuta la scadenza del 2021, mentre arriverebbero a ben 8 miliardi se le detrazioni fossero estese – come auspicato da molti – a tutto il 2022.

Chi ha diritto alla detrazione

L’incentivo si applica agli interventi di efficientamento energetico realizzati da:

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • onlus e associazioni di volontariato;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Da non dimenticare che oltre ai proprietari possono godere del Superbonus anche i titolari del “diritto di godimento”, cioè chi ha l’usufrutto o l’uso del bene (inquilino o comodatario). E i soci di cooperative divise e indivise, il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile e il partner  nel caso di unione civile .

Quali immobili possono usufruire del Bonus 110%

Possono usufruire del Superbonus gli interventi eseguiti su:

  • parti comuni di edifici (condomìni),
  • unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno,
  • singole unità immobiliari.

Non c’è quindi distinzione tra prime e seconde case (villette o appartamenti facenti parte di condomini): tutte possono accedere alle detrazioni. Restano esclusi, invece, gli edifici di lusso: abitazioni signorili, ville, castelli (cioè quelle con codice catastale A1, A8 e A9). Si può però usufruire del bonus al massimo per due immobili. Il limite delle due abitazioni non vale per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici.

Gli interventi trainanti ….

Un aspetto del decreto criticato da molti riguarda la distinzione tra interventi trainanti e trainati. I primi sono tipologie d’interventi di riqualificazione energetica più complessi (cappotto termico e sostituzione della caldaia) senza i quali non si può accedere alla super detrazione. In pratica solo eseguendo almeno uno di questi interventi si potrà poi estendere il Superbonus anche negli interventi minori (trainati).

Ecco quali sono gli interventi trainanti previsti dal decreto:

  • Gli interventi d’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali dell’involucro edilizio (cappotto termico) nella misura di almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. Per questa tipologia di lavori le spese massime previste cambiano a seconda dell’immobile: 50.000 euro per le villette unifamiliari o plurifamiliari con accessi indipendenti; 40.000 euro per gli appartamenti in edifici da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 euro per appartamenti in edifici con più di 8 unità immobiliari.
  • L’installazione, in sostituzione degli impianti esistenti, sulle parti comuni degli edifici, di caldaie appartenenti a una delle seguenti categorie: a condensazione con efficienza pari almeno alla classe A; caldaie a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo); caldaie a microcogenerazione. In questa tipologia di intervento il tetto massimo di spesa è stato fissato a 20.000 euro (moltiplicato il numero degli appartamenti) per gli edifici che ospitano da 2 a 8 unità immobiliari, mentre è pari a 15.000 euro (moltiplicato il numero degli appartamenti) per edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  • L’installazione in edifici unifamiliari (ville e villette), in sostituzione degli impianti esistenti di climatizzazione invernale, di caldaie a pompa di calore anche ibridi o geotermici. Sono inclusi gli impianti ibridi o geotermici anche abbinati a impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e impianti di microgenerazione. In questo caso l’importo di spesa massima consentita è pari a 30.000 euro.

E’ evidente che si tratta d’interventi rilevanti da compiere sull’intero edificio, sulla cui realizzazione il proprietario del singolo appartamento di un condominio non può decidere autonomamente E, visto che in Italia più del 50% dei cittadini vive in appartamenti all’interno di condomini, per molti accedere al Superbonus sarà possibile solo dopo aver ottenuto l’accordo con i vicini e solo dopo aver verificato la possibilità tecnica di fare il salto energetico richiesto.

….e quelli trainati

Ci sono poi una serie di interventi minori che già godono di detrazione fiscale: se saranno eseguiti insieme almeno a uno dei “trainanti” potranno anch’essi accedere al Superbonus del 110%. Si tratta di: installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (per una spesa massima di 48.000 euro); realizzazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici; sostituzione di infissi.

Il salto delle due classi energetiche

E’ fondamentale, per avere diritto al Superbonus, migliorare le prestazioni dell’immobile di almeno due classi energetiche, risultato da dimostrare con l’Attestato di prestazione energetica (Ape) rilasciato da un tecnico abilitato. Qualora – dice il decreto – non fosse possibile il salto di due classi energetiche, occorre arrivare alla classe energetica più alta sempre riconosciuta tramite un attestato Ape (in pratica si è già al secondo posto si può salire solo primo).

Il decreto dunque non fissa precisi obiettivi di riduzione dei consumi, né indica una classe di efficienza energetica da raggiungere a valle degli interventi compiuti. E considerato che gran parte del patrimonio edilizio italiano si trova in classe G (veri colabrodo energetici) il salto di  2 classi è un risultato raggiungibile, abbinando ad esempio la realizzazione del cappotto termico alla sostituzione degli infissi. C’è da dire che, anche arrivando in classe E, un edificio ex G continua ad avere consumi piuttosto elevati.

Detrazione fiscale, cessione del credito o sconto in fattura

C’è poi un’altra difficoltà potenziale che viene risolta. In alcuni casi poter detrarre in 5 anni dalla propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute può non essere appetibile. Ad esempio per chi dal punto di vista fiscale non è capiente (cioè ha un reddito troppo basso per essere interessato alle detrazioni), oppure non è in grado di anticipare la spesa per gli interventi.

In alternativa il decreto prevede la possibilità di cedere il credito di imposta ad altri soggetti, ad esempio a banche o a intermediari finanziari. Altra possibilità: utilizzare il credito di imposta sotto forma di sconto sulla fattura, cedendolo di fatto a chi esegue i lavori (il fornitore di servizi). A sua volta il fornitore potrà recuperare il contributo sotto forma di credito di imposta o cederlo a sua volta ad altri soggetti (istituti finanziari e banche).

Da ricordare che anche le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili.